Decreto omnibus: fringe benefit auto aziendali 2026
L’art. 2, comma 1 del Decreto Omnibus interviene sull’art. 51, comma 4, lettera a), TUIR che contiene le regole di determinazione del fringe benefit derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale. Tale disposizione era stata modificata da ultimo dall’art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) prevedendo, ai fini della quantificazione forfetaria del fringe benefit, una percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria. Le percentuali così determinate sono state applicate a partire dai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.