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I lavoratori interessati

La regola generale prevede che l’adesione automatica riguardi i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a partire dal 1° luglio 2026. Il meccanismo si applica anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, a condizione che la durata del rapporto sia tale da consentire il decorso dei 60 giorni necessari per l’eventuale manifestazione di volontà (in caso contrario l’automatismo non si perfeziona).

E’necessario, tuttavia, distinguere in base alla storia lavorativa del dipendente:

  • Lavoratori di prima assunzione assoluta: Sono i soggetti che non hanno mai avuto precedenti esperienze di lavoro subordinato nel settorie privato. Per loro scatta l’adesione automatica pura, nel senso che se non esprimono una scelta esplicita (es. mantenere il TFR in azienda o scegliere un fondo) entro 60 giorni, vengono automaticamente iscritti al fondo negoziale di categoria con il versamento dell’intero “pacchetto contributivo” (TFR + quota azienda + quota lavoratore).
  • Lavoratori non di prima assunzione che in passato avevano lasciato il TFR in azienda: Per chi ha già lavorato e aveva optato per il mantenimento del TFR in azienda (regime ex art.2120c.c.), non scatta l’adesione automatica. Il TFR continua a restare in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS), a meno che il lavoratore non decida volontariamente e in modo esplicito di aderire a un fondo pensione.
  • Lavoratori non di prima assunzione già iscritti a fondo pensione: Per i soggetti che nei precedenti rapporti di lavoro versavano già il TFR (totale o parziale) alla previdenza complementare, l’adesione automatica scatta nuovamente. Se all’atto della nuova assunzione non comunicano esplicitamente entro 60 giorni la volontà di far confluire i versamenti nel loro vecchio fondo (es. un Fondo aperto), l’azienda li iscriverà d’ufficio al nuovo fondo chiuso negoziale previsto dal contratto.(*)

(*) Per questi lavoratori si evidenzia una possibile criticità. Se il dipendente resta inerte e non rinnova esplicitamente l’istruzione di convogliare le somme verso il proprio fondo preesistente (entro 60 giorni), la legge impone al nuovo datore di lavoro di applicare l’adesione automatica iscrivendolo d’ufficio al fondo chiuso negoziale previsto dal contratto (come, ad esempio, il fondo COMETA per i metalmeccanici). Il lavoratore si ritroverà quindi con il vecchio fondo a cui versava in passato e il nuovo fondo aperto dall’azienda, con duplicazione dei costi ed oneri amministrativi.

Aziende interessate

L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla dimensione occupazionale, con la sola esclusione del lavoro domestico.

Adempimenti

Dal 1° luglio 2026, i datori di lavoro sono soggetti ai seguenti obblighi:

A) In primo luogo, il datore di lavoro è tenuto a verificare la storia pregressa del lavoratore, facendosi rilasciare un’apposita dichiarazione per capire se si tratti di una prima assunzione e se vi siano fondi pensione già aperti in precedenza

Attenzione: il MinLav ha recentemente chiarito in una apposita FAQ che, nell’attuale periodo transitorio e in attesa della pubblicazione del nuovo modello ufficiale, il datore di lavoro può validamente raccogliere l’opzione (o la rinuncia) del lavoratore, nonché i dati sulla sua storia previdenziale pregressa, mediante una dichiarazione scritta prodotta in “forma libera”.

B) All’atto dell’assunzione, l’azienda deve fornire un’informativa chiara e tracciabile che illustri gli accordi collettivi, il funzionamento dell’adesione automatica, il fondo di destinazione di default e la modulistica (il nuovo modello TFR2, in fase di predisposizione dal COVIP) per esercitare la scelta entro i 60 giorni.

C) Se il lavoratore non si esprime entro i 60 giorni, l’azienda deve procedere, ove previsto, con l’iscrizione d’ufficio e avviare i versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine.