Decreto Legislativo n.96 del 07/05/2026 – Trasparenza Retributiva
Sulla G.U. n. 125 del 1° giugno 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. del 7 maggio 2026, n. 96, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
SINTESI SCHEMATICA DEGLI OBBLIGHI PER FASCIA DIMENSIONALE
A – TUTTI I DATORI DI LAVORO
Scadenza
– Dal 07/06/2026
Annunci di lavoro
- Indicazione della retribuzione iniziale o fascia retributiva prevista prima del colloquio.
- Divieto di richiedere al candidato la storia retributiva pregressa.
- Divieto di acquisire informazioni indirettamente tramite società di selezione.
- Indicazione del contratto collettivo applicato.
- Le informazioni non devono essere associate in modo esclusivo a un genere specifico (gender-neutral) e non discriminatori o stereotipi.
Durante il rapporto di lavoro
- I lavoratori avranno il diritto a conoscere i criteri retributivi per determinare la retribuzione, i livelli retributivi, le regole della progressione economica (non tenute le aziende con -50 dipendenti), le informazioni sul proprio inquadramento e il ccnl applicato.
- I lavoratori potranno richiedere i livelli retributivi medi distinti tra uomini e donne, inoltre le informazioni riferite a lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
- Il datore di lavoro deve rispondere entro 60 giorni dalla richiesta.
- Sono vietate le clausole che impediscano ai lavoratori di comunicare o divulgare la propria retribuzione.
- Sono vietate le clausole che impediscano il confronto salariale.
B – AZIENDE CON 100 O PIU’ DIPENDENTI (In aggiunta agli obblighi del punto A)
Scadenza
– Dal 07/06/2031
Periodicità
– Ogni 3 anni
Raccolta e comunicazione dati (Reporting)
- Trasmettere i dati retributivi all’organismo di monitoraggio del Ministero del Lavoro.
- Il contenuto dovrà specificare il divario retributivo di genere (uomini / donne), il divario retributivo mediano, le componenti variabili, la distribuzione delle fasce retributive.
Divario del 5%
Se il differenziale (gap) retributivo è pari o maggiore del 5% senza giustificazioni oggettive o non viene corretto entro 6 mesi, l’azienda dovrà effettuare una valutazione congiunta delle retribuzioni con i rappresentanti sindacali dei lavoratori.
Pubblicazione
I dati devono essere pubblicati sul sito aziendale.
C – AZIENDE CON 150 O PIU’ DIPENDENTI (In aggiunta agli obblighi del punto A-B)
Scadenza
– Dal 07/06/2027
Periodicità
– Ogni 3 anni
Divario del 5%
– Eventuale coinvolgimento dell’Ispettorato del Lavoro nella valutazione congiunta in caso di divario del 5%.
D – AZIENDE CON 250 O PIU’ DIPENDENTI (In aggiunta agli obblighi del punto A-B-C)
Scadenza
– Dal 07/06/2027
Periodicità
– Ogni anno
Reporting
– Il contenuto del reporting dovrà essere più ampio, conterrà anche componenti variabili retributivi individuali strutturali.
Divario del 5%
– Rischio di esclusione da appalti pubblici in caso di divario (gap) maggiore del 5% non giustificato.
Pubblicazione
– I dati devono essere pubblicati in forma aggregata comparabili per settore oltre ad una maggiore esposizione reputazionale.
CHECK LIST OPERATIVA PER L’AZIENDA
- Rivedere gli annunci di lavoro
- Verificare i sistemi di inquadramento
- Analizzare eventuali differenze salariali
- Controllare premi e superminimi
- Predisporre procedure di trasparenza
- Aggiornare le informative ai lavoratori
- Prepararsi alla raccolta dei dati richiesta dal decreto per le aziende obbligate
SANZIONI E RISCHI
In presenza di discriminazioni retributive accertate i rischi possono essere i seguenti:
- Azioni giudiziarie
- Intervento del Consigliere di Parità
- Intervento dell’Ispettorato del Lavoro
- Possibile revoca dei benefici pubblici
- Esclusione di agevolazioni e appalti nei casi più gravi