Contenzioso del lavoro: gli aggiornamenti da monitorare
Nel 2025 il quadro del contenzioso del lavoro si è arricchito di novità operative che incidono sulla gestione dei rapporti, delle comunicazioni e delle possibili controversie. Per aziende, professionisti e artigiani non conta solo conoscere la norma: conta soprattutto organizzare bene documenti, tempi e verifiche.
Per un’azienda, il contenzioso del lavoro non inizia quando arriva un ricorso. In molti casi comincia prima, nella gestione quotidiana del rapporto, nelle comunicazioni obbligatorie, nella corretta applicazione del contratto e nella qualità della documentazione interna.
È anche per questo che l’aggiornamento legislativo non va letto come un fatto astratto: ha effetti concreti sull’organizzazione del lavoro e sulla riduzione del rischio. Lo Studio Bergamini si presenta proprio come interlocutore consulenziale per la gestione e l’amministrazione del personale, in un contesto normativo che cambia di frequente.
Nel quadro più recente, la legge n. 203 del 17 dicembre 2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, ha introdotto disposizioni trasversali in materia di lavoro. Il Ministero del Lavoro, con la circolare operativa del 27 marzo 2025, ha chiarito che tra i temi toccati dalle prime indicazioni operative rientrano somministrazione, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni sul lavoro agile e dimissioni per fatti concludenti. Per chi gestisce personale, questo significa che anche aree apparentemente amministrative possono diventare terreno di contenzioso se non sono presidiate con precisione.
Uno dei punti più delicati riguarda proprio la risoluzione del rapporto in caso di assenza ingiustificata. L’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che l’articolo 19 della legge n. 203/2024 integra l’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 introducendo il nuovo comma 7-bis: se l’assenza ingiustificata supera il termine previsto dal contratto collettivo applicato, oppure supera i quindici giorni in assenza di una previsione contrattuale, il datore di lavoro può darne comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificarne la veridicità. L’INL precisa inoltre che tale comunicazione non va fatta automaticamente in ogni caso, ma solo quando il datore intenda far valere quell’assenza ai fini della risoluzione del rapporto.
Nel contenzioso del lavoro, oggi la prevenzione documentale conta quasi quanto la difesa.
In termini pratici, per aziende, studi professionali e attività artigiane conviene monitorare con particolare attenzione:
- il termine previsto dal CCNL applicato per assenze e inadempimenti;
- la tracciabilità delle comunicazioni con il lavoratore;
- la coerenza tra lettere, contestazioni, presenze e documentazione interna;
- gli adempimenti collegati a smart working, periodo di prova e somministrazione;
- l’opportunità di tentare una conciliazione prima che la controversia si irrigidisca.
Strumenti di gestione preventiva
Non va poi dimenticato che il sistema pubblico mette a disposizione anche strumenti di gestione preventiva o stragiudiziale delle controversie. Nella sezione servizi per i datori di lavoro, l’INL elenca infatti il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c., il deferimento arbitrale, la conciliazione facoltativa a tutele crescenti e, accanto a questi, anche il nuovo servizio relativo alla comunicazione ex art. 26, comma 7-bis, introdotto dalla legge n. 203/2024. È un’indicazione utile: la gestione del contenzioso non passa solo dal giudizio, ma anche dalla capacità di utilizzare correttamente gli strumenti disponibili prima o accanto alla fase giudiziale.
Per questo motivo, l’aggiornamento legislativo in materia di contenzioso del lavoro interessa non soltanto chi ha già una controversia aperta, ma anche chi vuole ridurre il rischio di arrivarci. La vera differenza, spesso, non sta nella reazione finale ma nella qualità del presidio iniziale: contratto, comunicazioni, procedure interne, verifiche e consulenza tempestiva. Questa è una conclusione pratica ricavabile dal quadro normativo e operativo oggi disponibile.
Domanda finale: quale tra queste affermazioni è corretta?
- A. Superati 15 giorni di assenza ingiustificata il rapporto si considera sempre risolto in automatico, senza verifiche.
- B. In presenza dei presupposti previsti, il datore può comunicare il caso all’INL, che può verificarne la veridicità.
- C. Con le novità del 2025 gli strumenti di conciliazione presso l’INL sono stati eliminati.