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Le novità del decreto omnibus

Ora, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Omnibus, l’art. 51, comma 4, lettera a), TUIR, con effetto dal periodo d’imposta 2026,

  • conferma la quantificazione in via forfetaria del fringe benefit basata su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km per il costo km ACI dello specifico veicolo con applicazione di coefficienti differenziati in funzione della tipologia di alimentazione del mezzo, quindi,
    – 10% per veicoli full electric
    – 20% per veicoli ibridi plug-in e
    – 50% per veicoli a combustione interna (benzina, diesel, GPL, metano) e ibridi non ricaricabili (mild hybrid)
  • dispone la quantificazione in via forfetaria del fringe benefit nelle misure sopra indicate anche nei casi di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario;
    Fino ad oggi, per applicare le tariffe forfettarie, il veicolo doveva essere di nuova immatricolazione all’atto dell’assegnazione. Ora questo vincolo scompare: la tassazione forfettaria si applica basandosi solo sull’anzianità del mezzo, consentendo di mantenere il regime agevolato anche in caso di riassegnazione del veicolo ad un altro dipendente.
  • limita l’applicazione del criterio forfettario di determinazione del fringe benefit nelle misure sopra indicate ai primi cinque anni dalla prima immatricolazione del veicolo;
    Per scoraggiare l’uso di mezzi vecchi e spingere le aziende a rinnovare la flotta riducendo l’impatto ambientale, è prevista una penalizzazione per i veicoli con più di cinque anni di anzianità dalla prima immatricolazione.
    A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit va maggiorato del 50%.
    Questa penalizzazione si applica anche ai veicoli in regime di “salvaguardia/regime transitorio” immatricolati dal 1° luglio 2020.
  • introduce una specifica disciplina in materia di determinazione del reddito imponibile in presenza accessori e allestimenti dell’auto concessa ad uso promiscuo;
    È prevista, infatti, una maggiorazione forfetaria del 5% del valore del fringe benefit nei casi in cui il veicolo assegnato in uso promiscuo sia dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore.
    A tale riguardo, si evidenzia che nelle tabelle ACI sono incluse soltanto le dotazioni di serie previste dal costruttore per il determinato modello e allestimento preso a riferimento. Pertanto, eventuali accessori e personalizzazioni ulteriori rispetto all’allestimento di serie (c.d. optional), se non pagati direttamente dal lavoratore, comportano una maggiorazione forfettaria del 5% del valore del fringe benefit calcolato per il mezzo.
  • dispone infine che le eventuali somme trattenute al dipendente a fronte di tali accessori e allestimenti sono integralmente deducibili dal valore convenzionale. (Se il dipendente contribuisce al costo di questi optional tramite trattenuta in busta paga, tali somme sono integralmente deducibili dal fringe benefit complessivo).
    In altri termini, il riaddebito al dipendente delle somme per accessori e allestimenti, al pari delle somme per la mera concessione del mezzo, riducono il valore calcolato in via forfettaria del fringe benefit.

Con riguardo ai veicoli in esame, per i datori di lavoro/sostituti d’imposta si rende necessario:

  • già con riferimento al periodo d’imposta 2026, in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, considerare la relativa incidenza ai fini del calcolo del fringe benefit applicando la maggiorazione del 5%. Nell’ipotesi in cui, invece, al dipendente siano trattenute somme a fronte di tali accessori e allestimenti, le stesse devono considerarsi integralmente deducibili dal valore del fringe benefit.
    In entrambe le situazioni, si ritiene che i datori di lavoro dovranno procedere a sistemare la posizione dei lavoratori interessati entro le operazioni di conguaglio.
  • fissare per ciascun mezzo, la scadenza del quinto anno dalla data di prima immatricolazione, dal momento che a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a tale scadenza dovranno provvedere ad applicare la maggiorazione del 50% al valore del fringe benefit.

Regime transitorio

Per i veicoli concessi in uso promiscuo nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dal datore di
lavoro entro il 31 dicembre 2024 ed assegnati nel 2025 continua ad applicarsi la disciplina previgente al 31 dicembre
2024 che valorizza il valore del fringe benefit in base alle emissioni di CO2 del veicolo.
Tale regime resta valido fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione anche in caso di
riassegnazione del veicolo ad un altro dipendente. Dopo il quinto anno anche per questi veicoli si applica l’incremento
del 50% del valore ACI.
Per i veicoli concessi nel 2025, che non sono stati ordinati entro il 31 dicembre 2024, si applica il nuovo regime basato
sulla tipologia di motore (50% – 20% – 10%), con applicazione dell’incremento del 50% dopo il quinto anno successivo
alla prima immatricolazione.