Bonus Assunzioni Donne 2026
Il “Bonus Donne 2026” spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne prive di impiego.
Il “Bonus Donne 2026” spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne che, alternativamente, alla data dell’assunzione siano:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (c.d. “molto svantaggiate”);
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” ai sensi dell’articolo 2, punto 4), Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (c.d. “molto svantaggiate”);
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o, in alternativa, appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” ai sensi dell’articolo 2, punto 4), Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 17 giugno 2014 (c.d. “svantaggiate”).
Tipologie di contratti esclusi
Di seguito si riportano le tipologie di assunzione che NON danno diritto a fruire dell’esonero.
- Assunzione a tempo determinato (full o part-time)
- Traformazione da tempo determinato a indeterminato
- Rapporto di lavoro domestico
- Contratto di apprendistato (tutte le tipologie)
- Contratto intermittente, anche se stipulato a tempo inderminato
- Prestazioni di lavoro occasionale
L’incentivo trova applicazione anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, siano stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un altro datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente delle misure di esonero.
Rapporti a tempo parziale
Se si tratta di rapporti part time il massimale dell’agevolazione va proporzionalmente ridotto.
L’INPS ha precisato che nell’ipotesi di:
- variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto (compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno): il beneficio non può superare il tetto già autorizzato con le procedure telematiche;
- diminuzione dell’orario di lavoro (inclusa l’assunzione full time e la successiva trasformazione a part time): è onere del datore riparametrare l’incentivo e fruire dell’importo ridotto.
Assetto e misura
Il beneficio previsto è pari, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ogni lavoratrice: per i rapporti instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata avendo a riferimento la misura di 20,96 euro (euro 650/31) per ogni giorno di fruizione, comunque, nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Condizioni di spettanza
Condizioni generali di spettanza
Il diritto è subordinato alle condizionigenerali riepilogate di seguito:
- applicazione dei principi generali per gli incentivi all’occupazione;
- rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, ossia:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
– assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel caso in cui la lavoratrice sia già stata assunta a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro che ha fruito dell’esonero in questione ma non per intero (24/12 mesi), il datore di lavoro privato che la assume nuovamente a tempo indeterminato può beneficiare dell’agevolazione per i mesi residui.
Condizioni specifiche di spettanza
È necessario, inoltre, rispettare i presupposti specificamente previsti per accedere al “Bonus Donne 2026” e nel particolare:
- le assunzioni devono riguardare donne svantaggiate;
- l’esonero spetta ai datori che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi (ex Legge n. 223/1991), nella stessa unità produttiva;
- il licenziamento per GMO della lavoratrice assunta con l’esonero in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Come precisato dall’INPS, con specifico riferimento ai licenziamenti per GMO, non ostano al riconoscimento dell’esonero in esame gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, trattandosi di fattispecie in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare la lavoratrice cessata dal rapporto;
- l’assunzione della lavoratrice svantaggiata deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
- l’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Incomulabilità e coordinamento con altri esoneri contributivi
L’esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro) ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.