Salta al contenuto

Il “Bonus Giovani 2026” spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto i 35 anni di età, e risultano essere, alternativamente:

  • molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti); (va considerato il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e va verificato che in tale periodo il lavoratore non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa, la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione).
  • molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”
  • svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Pertanto, oltre ai soggetti appartenenti a una delle categorie di lavoratori come sopra descritti, sono da ricomprendere nell’alveo dei destinatari della misura anche i soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (lettera a) e i soggetti aventi un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (lettera b).

Rapporti di lavoro NON incentivabili

  • Assunzione a tempo determinato (full o part-time)
  • Trasformazione da tempo determinato a inderminato
  • Assuzione con contratto intermittente, anche se a tempo inderminato
  • Rapporto di lavoro domestico
  • Contratto di apprendistato (tutte le tipologie)
  • Prestazioni di lavoro occasionale

Misura e durata

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite mensile di:

  • 500 euro per i lavoratori occupati nelle restanti Regioni. (NON ZES)

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali dell’agevolazione devono essere proporzionalmente ridotti

L’esonero in esame è garantito per un periodo massimo di:

  • 12 mesi in relazione alle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, appartengono ad una delle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • 24 mesi in tutte le altre ipotesi di assunzione.

Condizioni di spettanza

Condizioni generali di spettanza

La fruizione dell’esonero è subordinata alle condizioni generali indicate di seguito:

  • Applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione;
  • rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia:

regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;  

rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Condizioni specifiche di spettanza

L’esonero contributivo in argomento spetta in relazione a tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, purché le medesime assunzioni riguardino soggetti diversamente svantaggiati.

inoltre, il diritto alla legittima fruizione di tale esonero è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data dell’assunzione agevolata, non deve avere compiuto il 35° anno di età (dovendosi intendere 34 anni e 364 giorni);
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo
  • l’assunzione dei soggetti svantaggiati o molto svantaggiati deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
  • la legittima fruizione del beneficio in trattazione è, infine, subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali.

Incomulabilità e coordinamento con altri esoneri contributivi

L’esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (articolo 2, comma 10, D.L. n. 62/2026), ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con:

  • la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023), prorogata fino al 2027 dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 399 e 400, Legge di Bilancio 2025) e
  • l’esonero dell’1% previsto dall’articolo 5, Legge n. 162/2021 a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”.

Nello specifico, l’esonero non è cumulabile con:

a) la “Decontribuzione Sud” (articolo 1, commi da 406 a 422, Legge di Bilancio 2025);

b) l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili (articolo 13, Legge n. 68/1999);

c) l’incentivo per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (articolo 2, comma 10-bis, Legge n. 92/2012); d) l’incentivo per i lavoratori operanti in Paesi extra UE non convenzionati;

e) la riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;

f) la riduzione contributiva prevista per il settore dell’edilizia

Diversamente, l’esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre (ex articolo 1, comma 180 e 181, Legge 30 dicembre 2023, n. 213).